Detrazione fiscale 65%

Le Detrazioni Fiscali per l’installazione di una caldaia a condensazione

Detrazione fiscale 65% su efficientamento energetico degli impianti termici

La Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto un sistema di incentivazione sotto forma di detrazione fiscale, per i seguenti interventi mirati al risparmio energetico, mediante efficientamento degli impianti termici:

  • art. 1, comma 346
    Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
  • art. 1, comma 347
    Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Detta detrazione fiscale è stata portata dal 55 al 65% dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63 ed il termine di scadenza è stato in seguito prorogato di anno in anno.

Ora, l’ultima proroga dei termini al 31.12.2017 è giunta con la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

Come si fa a richiedere la detrazione del 65%?
Per ottenere l’agevolazione, i contribuenti che acquistano caldaie a condensazione o pannelli solari termici Beretta, dovranno richiedere l’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dal decreto.
Per le caldaie con potenza < 100 kW e per i pannelli solari, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del costruttore dei prodotti.

Chi è il tecnico abilitato?
Ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari abilitati alla progettazione di edifici ed impianti e iscritti ai relativi ordini professionali.
Per l’attestato di Certificazione energetica ove in vigore, saranno le singole Regioni ad indicare le figure abilitate.

Spedizione della documentazione all’Enea
La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere inviata all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori per via telematica, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, dal quale si ottiene una ricevuta informatica

Cosa trasmettere all’Enea:

  1. Scheda informativa;
  2. Attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica)
    (dal 2008 l’attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre.
    Dal 15 agosto 2009 non è più necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale)

Cosa trasmettere all’agenzia delle entrate:
Il decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto n.175/2014) ha cancellato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.

Cosa conservare:

  1. Certificato di asseverazione
  2. Ricevuta di trasmissione dei documenti
  3. Fatture o ricevute fiscali
  4. Ricevuta del bonifico
  5. Come deve essere effettuato il pagamento?

Il pagamento delle spese deve essere effettuato:

A) Per persone fisiche, enti e soggetti di cui all’articolo 5 TUIR non titolari di reddito d’impresa, tramite bonifico bancario o postale.

Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato).

B) Per gli altri soggetti titolari di reddito d’impresa, non è stabilita una modalità obbligatoria di pagamento quindi può essere effettuato anche con assegno bancario, circolare, ecc.

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